- Accesso semplice

Come previsto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 97/2016), l’accesso civico riguarda tutti i dati che costituiscono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza. Pertanto, la disposizione di cui sopra ha sancito il diritto da parte di chiunque di richiedere i medesimi dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa forma di tutela è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo. Il titolare del potere di intervento sostitutivo è il Presidemte del CDA.

COME PRESENTARE L'ISTANZA: Scrivendo via mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido della persona istante, unitamente al modello cartaceo, debitamente compilato. Come previsto dalla normativa, la competenza è in capo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, arch. Mariano Nuzzo. 

Il titolare del potere sostitutivo di intervento è il Presidente, dott. Maurizio Simone.

 

- Accesso generalizzato

Come previsto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 97/2016), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo D.Lgs. 33/2013 e come disciplinato in dettaglio nel documento ANAC “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013”.
 
Questa forma di tutela è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo. Il titolare del potere di intervento sostitutivo è il Presidente del CDA.
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza della risponderà nel termine di 30 giorni, fornendo adeguata motivazione in caso di diniego nell’ipotesi in cui si riscontri la effettiva presenza delle eccezioni contemplate dall’art. 5-bis, comma 1 (eccezioni assolute) o comma 2 (eccezioni relative).
 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali ovvero in caso di richiesta di copia cartacea autentica, soggetta alla normativa in materia di imposta di bollo.

 

- Registro degli accessi

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