Domenica, Novembre 10, 2024

TITOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO SOCI

1. Costituzione, denominazione e sede

E' costituita una Società Consortile per azioni denominata "SOCIETA' PER LE INIZIATIVE DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI, DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL TURISMO - LAOCOONTE - Società Consortile per Azioni" siglabile "Progetto LAOCOONTE s.c.p.a." .

2.Sede

La societa' ha sede legale nel Comune di Sessa Aurunca (CE),

presso l'indirizzo che sarà indicato al registro delle Imprese.

A norma di legge la sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune e potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Il trasferimento di sede in altra strada dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

3. Durata

La durata è fissata al 31 dicembre 2027 e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea dei soci nei modi di legge.

4. Oggetto

La Società Consortile per azioni non ha scopo di lucro e ha per oggetto le attivita' di realizzazione, organizzazione e gestione nell'interesse e per conto degli azionisti: di studi e ricerche sui Beni Culturali finalizzati allo sviluppo del turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri organismi. In particolare opera anche in accordo ed in stretta collaborazione con l'Università e con Istituti di ricerca pubblici e privati, realizzando ricerche e studi sui centri storici e sul fenomeno turistico propriamente detto, ma anche sulle attività che ne costituiscono l'indotto, seguendo metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare, riguardanti cioè l'economia, la sociologia, la statistica, l'urbanistica, l'ambiente e le altre discipline che si terrà opportuno impiegare.

Progetto Laocoonte intende avviare iniziative di recupero dei centri storici, delle emergenze architettoniche e per lo sviluppo di percorsi turistici, da costituire prevalentemente tra i Comuni dell'alto Casertano.

La società ha lo scopo di valorizzare il sistema dei Beni e delle Attività Culturali quale fattore dello sviluppo economico della Regione Campania. Essa si pone l'obiettivo di costituire un punto di eccellenza per il settore, confrontandosi anche con le migliori esperienze nazionali.

Gli enti comunali interessati, attraverso la costituzione di una società consortile specializzata, promuovono il risanamento e la valorizzazione, dei centri storici dei comuni aderenti al progetto e, in generale, delle aree storiche, riqualificando il tessuto urbano e restituendo la capacità attrattivo-turistica che ad essi compete quali luoghi di cultura di particolare interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale.

I Comuni potranno affidare a "progetto Laocoonte scpa" le iniziative che intenderanno svolgere sui territori di loro competenza amministrativa.

La società Progetto Laocoonte intende promuovere qualunque iniziativa di sensibilizzazione dei cittadini, avvalendosi di agevolazioni, semplificazioni e contribuzioni che saranno offerte da leggi e bandi europei, regionali ovvero deliberazioni provinciali che consentano di realizzare il risanamento di realtà edilizie che rientrano in contesti storici e realtà territoriali di valore ambientale. Essa consentirà di avere uno strumento indispensabile per diffondere l'azione locale in favore della sostenibilità e dello sviluppo socio-economico, attivando processi decisionali dal "basso", favorendo il paternariato pubblico-privato e consentendo una reale partecipazione dei cittadini e delle forze economiche-sociali alle scelte pubbliche.

Nel perseguire tale scopo i Comuni consorziati nella società Progetto Laocoonte e gli altri eventuali soggetti sottoscrittori, vogliono realizzare obiettivi di notevole rilevanza sociale quali: il miglioramento della vivibilità e del godimento sostenibile delle realtà urbane; la manutenzione infrastrutturale; il contributo offerto ai cittadini per il recupero di parti di edifici ammalorate di particolare valore architettonico; la riduzione dei fattori di rischio sismico; la valorizzazione del patrimonio edilizio dei centri storici; la trasformazione di immobili dismessi in locali a vocazione turistica e commerciale, inserendoli in un nuovo circuito economico programmato; l'attivazione di meccanismi virtuosi che producano lavoro ed occupazione, nella legalità e nel rispetto della salvaguardia dei beni di interesse culturale ed ambientale.

Il recupero degli edifici e la riqualificazione dell'ambiente urbano saranno perseguiti introducendo azioni di concertazione tra cittadini, forze produttive, istituzioni dedite alla ricerca scientifica e amministrazioni comunali.

La società promuove anche studi di fattibilità finalizzati all'avvio di un programma pilota di prevenzione del rischio sismico.

Progetto Laocoonte avvierà, tra le varie collaborazioni, accordi di programma quadro con la Regione Campania e la Provincia di Caserta, inoltre attività di cooperazione internazionale e costituirà un modello cui potrebbe fare riferimento l'UNESCO.

Il Progetto, fondato sulla concertazione tra gli enti di diverso livello, cittadini, impresa e ricerca scientifica, sarà possibile realizzarlo anche grazie all'attivazione dei singoli cittadini interessati al recupero della città.

Tutto sarà reso più agile senza l'interposizione di strutture centralizzate e gli interventi saranno maggiormente qualificati per la partecipazione di strutture e professionalità altamente specializzate.

Elemento principale, oltre al recupero degli edifici, è l'intero processo che va dalla fase di presa di coscienza dell'intervento dei proprietari degli edifici, alla valorizzazione e alla manutenzione, fino alla qualificazione del sistema delle imprese, che potranno migliorare la loro capacità d'intervento nel settore del recupero. Il Progetto potrà erogare contributi per la riqualificazione di abitazioni cittadine e per sviluppo programmato del circuito turistico.

Le aree oggetto d'intervento saranno:

- gli insediamenti e i centri storici, così come definiti negli strumenti urbanistici comunali;

- le aree contigue ad essi, ai fini di interventi di riqualificazione e integrazione per le attività pubbliche o di interesse pubblico, collegate agli interventi delle aree di cui al punto precedente;

- i singoli beni di valore storico culturale, anche non vincolati;

- beni culturali e aree museali;

- beni artistici e archeologici inseriti in contesti architettonici;

- beni ambientali e paesaggistici.

La Società Consortile, a titolo esemplificativo, svolge a favore dei propri consorziati le seguenti attività:

- riutilizzare e promuovere i Beni Culturali, con particolare riferimento ai centri storici come individuati nel D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e  s.m., per la nascita di nuovi percorsi turistici ed economici;

- monitorare sistematicamente le opportunità di accesso a fondi ed agevolazioni finanziarie, tra cui: POR (FESR, FSE, PSR) e FAS, gestire per conto dei Comuni o di altri soggetti e sulla base di apposite convenzioni, fondi finalizzati a interventi nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, istituiti con legge regionale, nazionale o provenienti dall'Unione Europea;

- progettare e mettere in atto strumenti, anche innovativi, in tutte le aree d'impresa;

- effettuare studi e ricerche sulla situazione esistente e sul potenziale economico dei Centri Storici, individuando i fattori critici di successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo nel contesto locale;

- promuovere a livello locale opportunità di creazione di impresa nella filiera dei Beni e delle Attività Culturali, offrendo servizi di assistenza nella fase di avvio;

effettuare studi su consistenza e tipologia delle professionalità necessarie allo sviluppo del settore dei Beni e delle Attività Culturali;

- promuovere, all'interno della filiera dei Beni e delle Attività Culturali (ed in relazione alla valorizzazione di centri storici, complessi monumentali, parchi di interesse archeologico od ambientale e simili), azioni per il recupero, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione di immobili;

- informazione, addestramento e formazione professionale nel settore dei Beni Culturali, anche attraverso strumenti innovativi e convenzioni con le università;

- svolgere, anche attraverso accordi di natura commerciale, attività di progettazione, prototipazione, sviluppo ed applicazione delle tecnologie informatiche ai Beni Culturali;

l'organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incontri e dibattiti in ambito beni culturali-economia-turismo attraverso l'utilizzo di ogni tipo di mezzo;

- la predisposizione di forme di assistenza ai cittadini che intendono procedere al risanamento di parti comuni dei loro edifici e delle loro abitazioni sottoposte a vincolo o poste in aree vincolate;

- lo snellimento delle procedure amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento delle parti comuni degli edifici oggetto di recupero, della trasformazione di immobili dismessi in standards urbanistici ovvero in locali a vocazione turistica, commerciale, artigianale, artistica, nel rispetto delle procedure di competenza comunale e dei suoi compiti di gestione;

- la promozione di studi e ricerche, volti a tutelare i centri storici, l'ambiente e la salute dell'uomo, da svolgersi con la collaborazione di istituzioni e organismi di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati;

il monitoraggio territoriale e l'educazione ambientale a fianco di interventi strutturali sulla mobilità, sulla qualità dell'aria, sui comportamenti di consumo e sulle tecnologie produttive;

- la realizzazione di rilevamenti e censimenti degli insediamenti e di fabbricati aventi caratteristiche degne di tutela ed in particolare dei fabbricati vincolati, anche ai fini dell'attuazione della legge regionale sui Centri storici n. 26 del 2002;

- la redazione di piani e programmi di valorizzazione dei centri e delle aree storiche;

la promozione e la gestione di attività di servizi, quali l'elaborazione di dati, la costituzione e la fornitura di banche dati ed osservatori, la predisposizione di modelli di simulazione;

- la promozione delle attività del settore turistico in Italia e all'Estero;

- l'ideazione, realizzazione, diffusione di marchi di qualità;

- la fornitura di tutti i servizi di supporto alle attività di promozione turistica;

- la fornitura di tutti i servizi connessi alle richieste di finanziamenti, contributi e concessioni nazionali e comunitari relativi a programmi inerenti le finalità societarie;

- lo studio con i competenti uffici dei comuni, della provincia, delle soprintendenze e delle aziende di credito, delle misure necessarie al fine della semplificazione e certezza delle pratiche di rispettiva competenza;

- la predisposizione di contratti "tipo" di appalto e procedimenti di controllo sulla qualità del processo e del prodotto fornito alle imprese;

- la sottoscrizione con le aziende e gli istituti di credito di convenzioni dirette a semplificare l'iter delle pratiche di finanziamento e ad ottenere qualità negli interventi e le migliori condizioni di mercato per i cittadini che intendono accedere ai finanziamenti per procedere al risanamento delle parti condominiali degli edifici;

- l'impostazione di programmi di intervento per ogni tipo di provvidenza regionale ed, in particolare, per quelle previste dalle leggi: 457/78; 493/93; dal D.L.vo 112/98 e dalla L.R. 3/96 e 26/2002; nonché le altre leggi regionali, nazionali e comunitarie relative ad interventi nel settore;

- la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali interessati per ottenere livelli tariffari predeterminati per i vari tipi di prestazione e per le altre iniziative collegate con l'intervento generale di risanamento dei centri storici;

- lo svolgimento di attività volte allo sviluppo dell'imprenditorialità e della formazione;

l'espletamento di quanto altro necessario, a giudizio dell'organo amministrativo, per il perseguimento, degli scopi innanzi elencati.

Nell'ambito degli scopi consortili e in collaborazione prioritariamente con le strutture e gli enti partecipati dagli azionisti che siano specializzate nell'attività formativa, la società si propone di curare la formazione di studiosi e ricercatori nelle discipline inerenti i Beni Culturali e il turismo, nonché realizzare iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento rivolte a ricercatori, manager, imprenditori ed operatori del settore. La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e immobiliari che si renderanno necessarie per il perseguimento degli scopi consortili.

Nello svolgimento della propria attività la Società potrà porre in essere ogni altra attività e iniziativa che sarà ritenuta utile al raggiungimento degli scopi ed obiettivi consortili sopra indicati, inclusa la partecipazione in altre imprese (secondo quanto previsto dall'art. 2361 del codice civile).

5. Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci a tal fine eletto.

TITOLO II

LUCRO, CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

6. Finalità lucrative

La Società Consortile è costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile. Essa non ha scopo di lucro.

In nessun caso i soci possono essere chiamati a versare i contributi in denaro di cui all'art. 2615 ter comma 2 del c.c..

7. Capitale e azioni

Il capitale è di Euro 125.973,94 (centoventicinquemilanovecentosettantatre virgola novantaquattro), diviso in numero 94.010 (novantaquattromiladieci) azioni ordinarie del valore di Euro 1,34 ciascuna.

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative.

Oltre le azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di azioni aventi diritti diversi a tutela dell'interesse pubblico dell'iniziativa.

8. Soci

Possono essere soci della società consortile per azioni, oltre i Comuni che aderiranno al momento della costituzione, altri Enti pubblici locali, Comunità Montane, Province, Regioni e Stato, imprese pubbliche e private.

La cessione delle azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti al primo comma di questo articolo.

Il possesso delle azioni implica piena ed assolta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto.

9. Prelazione

Il socio che intende vendere le proprie azioni deve informare con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il numero delle azioni sia insufficiente, si procederà al sorteggio.

Il prezzo delle azioni offerte in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo con i criteri sopra indicati, si farà ricorso al collegio arbitrale di cui in seguito. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci comunicheranno all'organo amministrativo se intendono acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le azioni sono liberamente disponibili (per i comuni già azionisti della società e per gli altri enti pubblici).

Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita avviene tra azionisti della società ovvero fra azionisti della stessa società ovvero fra azionisti della stessa società e loro controllate al 100%.

10. Versamento delle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte, fatta salva l'obbligatorietà del versamento del 25% all'atto della sottoscrizione.

11. Obbligazioni

La societa' puo' emettere obbligazioni a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

TITOLO III: ASSEMBLEE

12. Luoghi e tempi di convocazione

12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che puo' fissare un luogo diverso, purche' sito nel territorio dello Stato.

12.2. L'assemblea regolarmente costitutita rappresenta tutti i soci consorziati e le sue deliberazioni, adottate in conformita' della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio,entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa' lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro il consiglio di amministrazione  deve segnalare nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa di bilancio redatto in forma abbreviata)le ragioni della dilazione.

12.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria e' convocata oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

13. Modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ed inviando ai soci la convocazione per raccomandata almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'adunanza.

L'avviso deve, contenere l'indicazione del giorno, dell'ora del luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art.2366 c.c.

14. Intervento in Assemblea

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni di legge in materia.

15. Rappresentanza in Assemblea

a. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 c.c.

b. Gli enti e le società possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

c. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

16. Presidente dell'Assemblea

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati.

Qualora né l'uno né gli altri possano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche, non socio,e se lo ritiene opportuno due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

17. Quorum Assembleari e deliberativi

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale.

18. Sistemi di votazione

Le deliberazione sono  prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

19. Sistemi di amministrazione

La società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione  composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) componenti.

I componenti del C.d.A. sono nominati dall'assemblea dei soci. Il Presidente sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, salvo la prima nomina effettuata nell'atto costitutivo.

20. Requisiti degli Amministratori

I componenti dell'organo Amministrativo:

- durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;

- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art.2386 c.c., essi però scadono dall'incarico insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio dovrà considerarsi dimissionario;

- tutti gli Amministratori, eventualmente anche nominati nel corso del triennio per adesione di nuovi soci, decadranno insieme col Presidente solo al termine del triennio.

21. Norma di funzionamento e poteri degli Organi Sociali

21.1 Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e in particolare ha facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci. Il C.d.A. può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici.

21.2. Presidenza - Vice Presidenza - Amministratore delegato

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non e' nominato direttamente dall'assemblea; puo' eleggere un Vice-presidente che sostituisce il Presidente  nei casi di impedimento o assenza.

Il Presidente del C.d.A. ha poteri di rappresentanza legale della società e la firma sociale, presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il C.d.A. e verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso; impartisce le direttive per l'attuazione dei programmi strategici della società.

Al Vice-Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza sociale limitatamente ai casi di impedimento, assenza del Presidente o su specifica delega dello stesso.

L'Amministratore, componente del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di rappresentanza legale della società in caso di urgenza, salvo riferirne al Consiglio nella prima riunione successiva e solo se espressamente delegato dal Presidente del C.d.A.

21.3. Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove). Tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente qualora sia stato nominato o in mancanza anche di quest' ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del C.d.A. fa scattare automaticamente la decadenza del componente.

21.4 Deliberazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza, degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.5 Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto 21.6, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge sono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato di volta anche tra estranei al Consiglio.

21.6 Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni:

- a Comitati Esecutivi, nominati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

- il C.d.A. può inoltre affidare a singoli componenti specifici compiti definendo i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

- il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore tecnico (Direttore), che sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale dell'attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. Esso assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e provvede all'esecuzione delle loro delibere. Ad esso spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tale nomina è affidata ad un soggetto specializzato nel settore della conservazione del patrimonio architettonico e monumentale.

- Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico composto da un numero di membri non superiore a quindici, scelti tra esperti di chiara fama dei Beni Culturali, del Turismo e dei settori connessi. Il Comitato scientifico fornisce pareri e indirizzi in merito al programma di attività della Società, verifica i risultati e le metodologie delle ricerche, degli studi, dei progetti, e delle iniziative formative realizzati, formula proposte in merito ai programmi di attività. Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore tecnico (Direttore), che lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione determina eventuali compensi, gettoni di presenza e rimborsi per i componenti il Comitato scientifico.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore delegato non sono cumulabili.

22. Compensi degli Amministratori

L'assemblea dei soci determina gli eventuali compensi per il Presidente, il Vice Presidente e per l'Amministratore delegato. Agli  amministratori dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un gettone di presenza che sarà determinato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO V: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

23. Collegio Sindacale e Revisore Contabile

23.1Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto previsto dal codice civile.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo amministrativo e contabile secondo le norme in materia dettate dal Codice Civile.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi.

23.2 I compensi dei sindaci sono stabiliti dall'Assemblea, in conformita' ai minimi tariffari previsti per l'ufficio.

Il Collegio Sindacale verifichera' la legittimita' e correttezza della gestione della societa', come pure l'adeguatezza della struttura e dell'organizzazione interna della Societa'. Il Collegio Sindacale effettuera' inoltre la revisione contabile della Societa', salvo diversa disposizione dell'assemblea, che potra' nominare un revisore o una societa' di revisione, con il compito di effettuare la revisione contabile della Societa'.

23.3 Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorieta' dello stesso, la societa' nomini per il controllo contabile un Revisore, questi dovra' essere iscritto al relativo registro dei revisori.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di societa' per azioni.

Il compenso del revisore e' determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio, in conformita' ai minimi tariffari previsti per l'ufficio.

Qualora all'atto della nomina i soci non abbiano previsto diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

BILANCIO

24. Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.Bilanci

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

26. Utili

Fermo restando che la societa' avendo scopo consortile, non si propone  finalita' di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il 5 % (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che non abbia raggiunto il limite di legge;

- la restante parte potra' essere destinata al "fondo Consortile" ovvero a riserva straordinaria;

- gli utili netti, dopo il prelievo della riserva legale, potrannno essere accantonati in apposito fondo previsto dalla Legge 240/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' vietata la distribuzione degli utili ai soci.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI

27. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della societa', l'assemblea determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori fissandone poteri e compensi.

Si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di scioglimento di società.

28. FINANZIAMENTI DEI SOCI

28.1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore, sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attivita' di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

28.2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salvo diversa disposizione per iscritto.

28.3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

29. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto in cui ha sede la società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5..

30. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le  norme del codice civile e delle disposizioni di legge in materia.